GMP (NORME DI BUONA FABBRICAZIONE)

Il Regolamento europeo CE 1223/2009  introduce l'obbligo di rispettare le GMP: Norme di Buona Fabbricazione (UNI EN ISO 22716:2008, ossia una serie di norme atte a garantire la qualità del prodotto e la salute dei consumatori. 


Art.8 Reg CE 1223/2009:  "Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione".


La norma fornisce le linee guida per la produzione, il controllo, l'immagazzinamento e la spedizione dei prodotti cosmetici:

  • PERSONALE
  • LOCALI
  • APPARECCHIATURE
  • MATERIE PRIME E MATERIALI DI IMBALLAGGIO
  • PRODUZIONE
  • PRODOTTI FINITI
  • LABORATORIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
  • TRATTAMENTO DEL PRODOTTO CHE NON RIENTRA NELLE SPECIFICHE
  • RIFIUTI
  • SUBAPPALTO
  • DEVIAZIONI
  • RECLAMI E RITIRI
  • CONTROLLO DELLE MODIFICHE
  • AUDIT INTERNO
  • DOCUMENTAZIONE

PERSONA RESPONSABILE 

Il nuovo Regolamento 1223/2009 inserisce una nuova figura: la Persona Responsabile, ovvero una persona fisica o giuridica designata come "responsabile" del prodotto cosmetico all'interno della Comunità.

La Persona Responsabile, fisica o giuridica che sia, deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere registrata e collocata all'interno della Comunità Europea
  • avere un mandato scritto che dichiari il suo ruolo
  • essere in una posizione che garantisca alle autorità libero accesso ai PIF, i file informativi sul prodotto

La persona responsabile può essere:

  • il produttore, cioè chi fabbrica o chi si avvale di un fornitore a cui demanda in outsourcing l'intera produzione e confezionamento del prodotto, sul quale applica poi il proprio marchio;
  • l'importatore, cioè il soggetto che importa da paesi al di fuori dell'UE;
  • il distributore, cioè la persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante e dall'importatore, solo se immette il prodotto sul mercato apportando modifiche;
  • una persona fisica o giuridica esterna, incaricata con mandato scritto dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore.

Nome (o ragione sociale) e indirizzo della Persona Responsabile andranno indicati in etichetta, sulla confezione dei prodotti.


ETICHETTATURA

L' etichettatura di un prodotto deve rispettare quanto disposto dall'Articolo 19 del Regolamento 1223/2009: i cosmetici possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto e l'imballaggio secondario (in genere l'astuccio) riportano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, alcune indicazioni obbligatorie, le quali devono essere scritte in caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile.

In particolare, in etichetta si devono riportare:

  • il nome e l'indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente;
  • il numero del lotto di fabbricazione;
  • il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione Europea;
  • la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
  • le precauzioni particolari per l'impiego;
  • l'elenco degli ingredienti del prodotto nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione.

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